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DI LETTURA

IMU e Area Fabbricabile

QUESITO: Che cosa si intende per area fabbricabile pertinenziale?

La norma che disciplina l’imposta IMU sull’area fabbricabile pertinenziale ha subito un’importante modifica disposta dalla Legge 160/2019. Secondo quanto disposto dalla nuova normativa, per fruire dell’esenzione IMU, l’area fabbricabile deve essere qualificata come pertinenza urbanistica e quindi accatastata unitamente al fabbricato.

Quando ci si riferisce all’area fabbricabile si parla di un terreno che, considerata la sua qualità edificatoria, è utilizzabile non solo come “terreno agricolo” ma anche come area sulla quale è possibile costruire dei fabbricati.

Con il termine pertinenza si fa riferimento “alle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Al riguardo degli immobili e di conseguenza in materia di tributi locali, le pertinenze più usuali sono il box auto, la cantina, il cortile privato e anche un’area fabbricabile.

Come abbiamo evidenziato, con la nuova normativa prende rilievo la posizione pertinenziale dell’area, nei confronti dell’abitazione principale. Il beneficio che genera tale posizione è ovviamente l’esenzione IMU in quanto appunto pertinenze dell’abitazione principale sulla quale esiste l’esenzione prima casa.

Fino all’istituzione della nuova IMU del 2020, l’ area fabbricabile pertinenziale, era considerata parte del fabbricato e quindi esentata dal pagamento dell’IMU, seppur accatastata separatamente. Ciò significa che pur avendo una rendita propria e pur essendo accatastata come terreno agricolo e dunque con una particella indipendente, veniva comunque definita e trattata come pertinenza, potendo così godere dell’esenzione IMU. Comunque per poter godere di tale requisito ai fin IMU era altresì necessario che il titolare del diritto reale, presentasse apposita dichiarazione IMU.

A seguito della Legge n. 160/219, l’art. 1 comma  comma 741 dispone che:

 “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.

La novità normativa consiste proprio nella locuzione “purché accatastata unitariamente”, pertanto dal 2020, non è più possibile esonerare dal pagamento dell’IMU i terreni che siano solo di fatto utilizzati in via pertinenziale ma che dal punto di vista urbanistico risultano accatastati separatamente dal fabbricato.

Ciò significa che la caratteristica di area pertinenziale, quindi esonerata dal pagamento del tributo, dipende dal suo inquadramento catastale. Pertanto  l’accatastamento  del fabbricato, con il requisito di abitazione principale, incorporando  l’area fabbricabile è l’unica possibilità per poter godere dell’esenzione anche sull’area.

A seguito di tale accatastamento, il valore dell’area viene assorbito dalla rendita catastale del fabbricato, cosi come previsto dal citato comma 741 dell’articolo 1 della L. 160/2019, in base al quale si considera:

“parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.

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