QUESITO: Nel caso in cui un contribuente ha acquistato un immobile a carattere abitativo il giorno 15 luglio e vi ha trasferito la residenza il 16 dello stesso mese, tale immobile risulta esente a decorrere dal mese di luglio o l’esenzione decorre dal 1° di agosto?
Secondo quanto previsto dall´art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, che così recita:
“… L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria..”,
stando al suddetto dettato legislativo, poiché l’acquirente risulta essere residente per la maggior parte del mese ( dal 16 luglio al 31 luglio, quindi 16 giorni su 31), sono rispettati tutti i presupposti affinché possa godere dell’esenzione.
In coerenza con quanto sopra il mese di marzo è interamente in capo all´acquirente, il quale per la maggior parte del mese stesso (16 giorni su 31), vi ha avuto la residenza, per cui, ferma ogni differente valutazione del competente Funzionario Responsabile, appare realizzato il presupposto dell´esenzione.
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