1–2 minuti

DI LETTURA

IMU e Ristrutturazione: Obblighi Fiscali

QUESITO: Nel nostro Comune si è verificato il caso in cui un contribuente proprietario di un immobile classificato in cat. A/2, non soggetto al pagamento in quanto abitazione principale ha iniziato i lavori di ristrutturazione di tale immobile. Il suddetto contribuente ha mantenuto la residenza, ma per ovvie ragione non la dimora. E’ soggetto al pagamento dell’imposta IMU?

In tale fattispecie emergono due valutazioni. Innanzitutto il requisito per poter disporre del presupposto per godere del beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale è che oltre al possesso di uno dei diritti reali vi debba essere la dimora abituale. Nel caso prospettato venendo a mancare tale requisito l’immobile diviene oggetto di pagamento.

Altra valutazione riguarda il fatto se l’immobile in ristrutturazione possa godere dell’esenzione al 50% dell’imposta. Secondo quanto previsto dalla Legge 160/2019 art. 1  comma 747 :

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.

Se l’immobile riveste tali caratteristiche potrà usufruire della riduzione del 50%, diversamente il titolare del diritto reale dovrà versare l’imposta al 100%.

Lascia un commento

Richiedi una consulenza
personalizzata

← Back

Il messaggio è stato inviato

Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione!

F.I.V.E.
Consulting

TELEFONO 📞

Centralino

327 848 3400

orari di apertura ⏰

Dal lunedì al venerdì

08:30 – 17:30

SEGUICI!