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FAQ: Bonus Sociale

Cos’è il Bonus Sociale Rifiuti?

Il Bonus Sociale Rifiuti è un’agevolazione tariffaria destinata agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (TARI o tariffa corrispettiva) che versano in condizioni economico-sociali disagiate.

Qual è la base normativa per l’istituzione del Bonus Sociale Rifiuti?

La Delibera ARERA 133/2025/R/RIF nasce in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto-legge 124/2019 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito i principi e i criteri per l’applicazione del Bonus Sociale Rifiuti2 . ARERA è incaricata di stabilire le modalità applicative concrete di tale agevolazione.

Chi può beneficiare del Bonus Sociale Rifiuti?

I beneficiari sono individuati in base all’ISEE: la soglia massima è di 9.530 euro, elevata a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

In cosa consiste l’agevolazione del Bonus Sociale Rifiuti?

L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva, comprendendo sia le quote fisse che variabili, al netto di altre riduzioni.

 Come verrà finanziato il Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 2025?

ARERA ha introdotto modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani per garantire la copertura finanziaria del Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 20254 . In particolare, è stata istituita una nuova componente perequativa unitaria denominata “𝑈𝑅3,𝑎”, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva.

A quanto ammonta inizialmente la componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎?

La componente 𝑈𝑅3,𝑎 è inizialmente fissata a 6 euro/utenza per anno e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in base alle effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni.

Dove confluiranno i fondi derivanti dalla componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎?

È stato creato un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), denominato Conto 𝑈𝑅3, alimentato dalla componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎 e destinato alla copertura degli oneri del Bonus Sociale Rifiuti.

Cosa dovranno fare i gestori delle tariffe riguardo al Bonus Sociale Rifiuti?

I gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti (Ufficio Tributi) dovranno svolgere diverse attività, tra cui:

◦ Predisporre e mantenere aggiornata una sezione dedicata sul proprio sito internet con le informazioni sull’accesso alle riduzioni tariffarie per utenti disagiati e la relativa procedura.

◦ Inserire informazioni specifiche nel documento di riscossione o nei prospetti informativi allegati, come l’indicazione del sito internet e dei recapiti per informazioni sul bonus, e l’indicazione distinta degli importi, del valore unitario e della finalità delle singole componenti perequative, inclusa la 𝑈𝑅3,𝑎.

Determinare e comunicare a CSEA gli importi relativi al bonus sociale rifiuti, nonché i relativi versamenti o ricevimenti, secondo le modalità e le tempistiche previste.

I Comuni dovranno rivedere il PEF del 2025?

No, il PEF rimane invariato in quanto le componenti perequative non sono componenti costo; la componente Ur3 si comporterà come le altre componenti perequative Ur1 e Ur2.

I Comuni dovranno rivedere le TARIFFE TARI del 2025?

No, le tariffe rimarranno invariate: il mancato emesso dovuto all’applicazione del bonus sociale verrà coperto da ARERA con la CSEA attraverso la componente perequativa Ur3.

I Comuni dovranno rivedere il Regolamento Comunale TARI?

Non è necessario modificare il Regolamento TARI del 2025 visto che il bonus sociale è un obbligo di legge e non una scelta dell’amministrazione comunale; si consiglia, qualora siano state esplicitate nel Regolamento dello scorso anno le componenti perequative Ur1 e Ur2, di aggiungere la Ur3 nello stesso articolo.

Qual è il ruolo di ANCI nel processo di attuazione del Bonus Sociale Rifiuti?

ARERA ha conferito mandato all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per presentare una proposta tecnico-economica per l’integrazione della convenzione esistente relativa al “Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte)“. L’obiettivo è di consentire al SGAte di gestire i dati necessari per l’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti, in analogia a quanto già avviene per i bonus energia, gas e idrico.

La riscossione della TARI/tariffa corrispettiva per il 2025 avrà delle peculiarità a causa dell’introduzione del bonus?

In considerazione dell’introduzione del bonus, per l’anno 2025, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti potranno derogare temporaneamente all’obbligo di garantire almeno due rate di pagamento semestrali previsto dal Testo Integrato della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF).

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