La gestione di un asilo nido comunale è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi del D.Lgs. 201/2022 ed è quindi sottoposta alla sua disciplina (es. relazione illustrativa per la forma di affidamento prescelta, delibera consiliare di approvazione della relazione, ecc.)?
Nel caso in cui il servizio asilo nido rientrasse tra quelli contemplati dal D.Lgs. 201/2022, è comunque necessario fare i passaggi di cui sopra anche se le modalità di gestione e di affidamento non variano rispetto a quelle da ultimo adottate?
RISPOSTA
In merito alla fattispecie dell’asilo nido comunale, nel caso in cui sussista un contratto di gestione del servizio con un soggetto terzo (imprese a scopo di lucro, società cooperative o ente no profit) e questo preveda un corrispettivo all’affidatario, il servizio può essere definito servizio pubblico locale a rilevanza economica non a rete e, dunque, sottoposto agli adempimenti e passaggi richiesti dal T.U.S.P.L. (D.Lgs. 201/2022). Questo anche alla luce della finalità ricoperta dal servizio in esame: rispondere ad un’esigenza diretta della comunità di riferimento.
Lascia un commento