QUESITO
Il nostro Comune solitamente emette solo una bollettazione all’anno e dopo il 30 di giugno. Come posso gestire il bonus in bolletta che molto probabilmente ho già bonificato al beneficiario?
RISPOSTA
In genere non dovrebbe accadere in quanto l’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 prevede che le rate siano a scadenza semestrale. Ciò è confermato anche dal comma 26.2 del TQRIF (delibera Arera 15/2022) il quale prevede che “in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale…” Inoltre, per effetto del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, le delibere tariffarie acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre, quindi la scadenza della prima rata non dovrebbe essere oltre il 30 giugno. Tuttavia, qualora il Comune abbia già eseguito il bonifico, la bolletta conterrà la Tari 2026 piena, quindi senza alcuna decurtazione. Sarebbe opportuno, per motivi di trasparenza e chiarezza inserire la dicitura, “Bonus sociale rifiuti anno 2025 per l’importo di euro xxxxx, già erogato con bonifico emesso in data xxxxx”.
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