QUESITO
Mi pare di capire che l’agevolazione nell’anno a+1 deve essere riconosciuta per la Tari dell’utenza iscritta per l’immobile presente nell’anno a (immobile di cui all’indirizzo della DSU). Se nell’anno a+1 l’utenza è cessata o variata il Comune non riconosce l’agevolazione ma sarà CSEA a riconoscere l’agevolazione?
RISPOSTA
In caso di cessazione dell’utenza, per una variazione dell’indirizzo di abitazione che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l’agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell’utenza cessata nell’anno a in base all’importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’ anno a. L’erogazione della compensazione dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, erogato mediante bonifico domiciliato, dall’Autorità, per il tramite di CSEA, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Se la variazione comporta un cambio del Comune nell’anno a+1, esempio 2026, l’agevolazione sarà quantificata nel 2027 dal Comune cessato e corrisposta da CSEA. La variazione nell’anno a+1 diviene anno a l’anno successivo. Il riconoscimento non può mai essere effettuato nell’anno a+1.
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