QUESITO
Come previsto dal vigente Regolamento comunale TARI, abbiamo emesso le bollette dell’acconto TARI 2025 con scadenza 30.09.2025 (calcolate nella misura del 50% delle tariffe 2024), mentre le bollette del saldo TARI 2025 le emetteremo l’anno prossimo con scadenza 30.04.2026 (a conguaglio sulle tariffe 2025).
L’acconto TARI 2026 invece avrà scadenza 30.09.2026 (calcolato nella misura del 50% delle tariffe 2025).
Il 01.03.2026 riceveremo da Arera i dati dei possibili beneficiari del bonus sociale rifiuti e, dopo opportuni controlli, saremo tenuti a erogare questo bonus entro la prima rata utile e comunque non oltre il 30 giugno 2026.Per prima rata utile posso considerare il saldo 2025 in scadenza il 30.04.2026 o devo considerare l’acconto 2026 in scadenza il 30.09.2026 (che ovviamente dovrò modificare, dovendo rispettare il termine del 30 giugno)?
RISPOSTA
Il principio cardine previsto dall’allegato “A” alla delibera Arera n. 355 del 29 luglio 2025, espressamente agli articoli 9 e 10, dispone che il bonus sociale sia erogato ai beneficiari, quindi, a coloro che ne hanno i requisiti, entro il 30 giugno dell’anno a+1 calcolato in ragione del 25% sulla TARI dell’anno a, al netto del TEFA.
Considerando le scadenze delle Vostre bollettazioni, per cui il saldo 2025 viene effettuato entro il 30/04/2026, chiedete se tale data può essere considerata 1° rata utile.
Su questo punto Arera, all’art. 10, dispone che l’agevolazione debba essere riconosciuta “entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile”.
Su questa fattispecie vi sono versioni contrastanti.
La prima sostiene che se la scadenza della rata è riferita al tributo dell’anno a non si considera 1° rata utile, in quanto il tributo è riferito all’anno a e incassato nell’anno a+1, per prima rata utile si intende il tributo incassato nell’anno a+1 e riferito all’anno a+1.
Secondo tale versione, se nell’anno 2026 riscuoto la rata di saldo 2025 entro il 30 aprile ciò non costituisce prima rata utile in quanto non sto incassando il tributo relativo all’anno a+1 quindi la TARI anno 2026.
Altra versione sostiene che rata utile si intende la 1° rata di scadenza di riscossione, indipendentemente dall’anno di competenza del tributo, purché entro il 30 giugno.
A nostro parere, per quanto concerne il concetto di prima rata utile, deve essere fatta una ulteriore riflessione in merito alla calendarizzazione delle scadenze e consiste nella valutazione dei tempi attuativi. Questo significa che il Comune una volta ricevuti i dati il 1° marzo, dovrà eseguire tutte le verifiche di propria competenza, così come disposto dal TUBR di Arera, procedere al calcolo del tributo e all’emissione dei documenti di riscossione ai contribuenti. Per cui nel Vostro caso in cui la scadenza è il 30 aprile, i tempi sono molto ristretti. Per questi motivi riteniamo che comunque l’erogazione del bonus entro il 30 giugno, sia inconfutabile, indipendentemente dalle scadenze.
Nel vostro caso, con l’attuale calendarizzazione, l’erogazione del bonus dovrà essere riconosciuta entro il 30 giugno ai singoli beneficiari, per cui la bolletta che emetterete con la rata della prima scadenza del 30/09/2026 sarà emessa per intero, poiché il bonus è già stato precedentemente erogato. Consigliamo di indicare sul documento di riscossione, che sarà emesso il 30 settembre 2026, la seguente dicitura: “Bonus sociale riferito all’anno 2025, per l’importo di € xxxxx già erogato con bonifico in data xxxxxxx”.
Mantenendo questo status quo non è necessario da parte Vs modificare il regolamento, adattandolo alla scadenza del 30 giugno, poiché è possibile erogare il bonus anche singolarmente, mediante bonifico, purché tassativamente entro il 30 giugno.E’ pure ovvio che tale modus operandi comporti un aggravio in termini lavorativi per l’ufficio; tuttavia, prima di valutare un’eventuale modifica al regolamento circa le scadenze della riscossione, con le conseguenti ripercussioni sulla cittadinanza già abituata a determinate scadenze sarebbe opportuno valutare quante sono le pratiche da gestire e quanto potrebbe essere l’aggravio per l’ufficio.
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