QUESITO
Questo Comune ha emesso degli accertamenti IMU relativamente agli anni 2020 e 2021 in quanto proprietario di due pertinenze a seguito di sentenza del tribunale nella quale veniva assegnata la casa coniugale alla ex moglie. Il richiedente ha presentato istanza di annullamento degli stessi, allegando come documentazione la sentenza medesima.
Nell’atto del giudice non si fa alcun riferimento alle pertinenze dell’abitazione, costituite da un locale cantina C/2 e un locale garage C/6; questi ultimi ai fini TARI sono a nome dell’assegnataria dell’immobile e si trovano presso la medesima via nella quale è ubicato l’immobile.
Anche i locali accessori rientrano nell’esenzione IMU da applicare al contribuente accertato? O invece gli va esentata solo l’abitazione menzionata?
RISPOSTA
Sotto l’aspetto civilistico l’art. 817 del c.c. definisce pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa. Quindi gli immobili quali i box, hanno le caratteristiche di accessorio al bene principale.
In ogni caso a riguardo delle pertinenze, secondo l’art. 818 del c.c. vale il principio generale, pertanto anche se non richiamate espressamente accedono allo stesso regime del bene principale. Quindi, in virtù di tale principio, tutti gli atti e i rapporti aventi ad oggetto il bene principale, se non stabilito diversamente, comprendono anche le pertinenze. Tutto ciò genera un automatismo tra vicende giuridiche relative al bene principale e vicende giuridiche del bene accessorio, fatta salva la possibilità di scissione dei rapporti tra i due beni per volontà delle parti.
Circa l’individuazione dei beni oggetto di assegnazione, in forza del principio di accessorietà di cui all’articolo 818 c.c., nella giurisprudenza civilistica vi è un consolidato orientamento secondo il quale l’assegnazione debba estendersi non solo all’abitazione già costituente casa familiare, bensì a tutte le unità immobiliari che il beneficiario di tale assegnazione dimostri essere poste al servizio del bene principale, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo.
Pertanto, nel caso specifico si ritengono fondate le doglianze del contribuente soggetto ad accertamento.
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