QUESITO
La nostra situazione attuale risulta essere la seguente:
- Emissione acconto TARI nel mese di marzo, in quanto le prime due scadenze risultano essere il 30/04 e il 31/08.
- Emissione saldo TARI nel mese di novembre, con scadenza 10/12.
A fronte della scadenza del 30/06, data ultima per il riconoscimento del Bonus, non ci sono i tempi necessari per effettuare i controlli richiesti, la conseguente elaborazione e conferma dei dati e l’invio di eventuali solleciti per definire i nominativi ai quali effettuare eventuale compensazione, con l’emissione della bollettazione di acconto.
È quindi opportuno adeguare subito il regolamento di gestione della TARI, cambiando le scadenze della bollettazione TARI, in modo da consentire una corretta gestione del Bonus sociale TARI e l’erogazione entro il 30/06?
In base al numero degli eventuali aventi diritto, si potrebbe capire il carico di lavoro da gestire, se non dovessero essere numerosi si potrebbe anche pensare, come primo anno, di procedere con il bonifico diretto entro il 30/06 agli eventuali aventi diritto e modificare il regolamento con più calma così da prevedere tutte le casistiche che ora non abbiamo ancora ben chiare, comunque nel rispetto del termine ultimo di approvazione del regolamento recentemente spostato al 31/07?
Cosa consigliate per riuscire a gestire il tutto nel modo migliore?
Vorremmo capire meglio cosa consigliate per la gestione delle morosità perché i tempi da rispettare presentano tante criticità.
RISPOSTA
Nell’anno 2026 il Bonus sociale deve essere calcolato nella misura del 25% relativamente alla TARI emessa nell’anno 2025.
Secondo quanto prevede l’articolo 10, comma 1, Allegato “A” della Delibera Arera 355 del 1° agosto 2025, il bonus sociale deve essere corrisposto nella prima rata utile, nel Vs caso il 30 aprile, comunque non oltre il 30 giugno 2026.
La procedura ARERA dispone che SGATE metta a disposizione dei Comuni i dati dei soggetti beneficiari entro il 1° marzo e che da tale data i Comuni dovranno eseguire i vari controlli onde procedere all’erogazione del bonus nel rispetto dei termini suddetti.
Poiché allo stato attuale non si conosce l’entità del numero dei beneficiari e la consistenza del beneficio, ci risulta impossibile formulare una proposta di modifica dell’art. 35 del Vs regolamento circa la scadenza delle rate. Riteniamo che una valutazione si possa fare solo dopo il 1° marzo in base ai dati comunicati da SGATE.
Consigliamo inoltre di inserire nel Vs regolamento, la possibilità di poter modificare, con atto di G.C., le scadenze delle rate, qualora in un determinato anno vi siano esigenze particolari.
Per quanto concerne la morosità, intendiamo vogliate riferirvi alla compensazione. La compensazione è un istituto facoltativo e pertanto non vi è alcun obbligo circa la sua applicazione; tuttavia, qualora il Comune volesse adottarla sarebbe opportuna una modifica regolamentare, sottraendo tale decisione al libero arbitrio e alla responsabilità del Funzionario Responsabile. Dovranno essere ovviamente rispettati i limiti della decadenza e non dovranno essere comprese le somme già oggetto di riscossione coattiva.
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