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DI LETTURA

Bonus sociale. Applicazione e rendicontazione componente perequativa UR3.

QUESITO

Entro il 31 dicembre 2025 l’Ente dovrà provvedere all’inserimento, nelle liste di carico del saldo delle somme riferibili all’anno 2025, della componente UR3, necessaria alla copertura delle agevolazioni sul bonus rifiuti da riconoscere nel 2026. Tali importi dovranno essere certificati a CSEA nel 2026. La dichiarazione relativa alle componenti perequative, riferibili al 2025 ma emesse nel corso del 2026, dovranno invece essere dichiarate a CSEA nel 2027.

In analogia con quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, per le altre
componenti perequative (deliberazione n. 13/2025), anche le somme riferite alla UR3
dovranno essere contabilizzate nel bilancio comunale tra le entrate correnti e non tra le
partite in conto terzi. Entro il 31 gennaio 2026 è prevista la rendicontazione a CSEA delle componenti.

Quindi entro il 31/12/2025 devo inserire in Arera le somme emesse dell’UR3 o il riscosso? In che sezione devono essere inserite?

RISPOSTA

CSEA con propria nota del 1° dicembre 2025 ha illustrato gli adempimenti operativi in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalle varie delibere ARERA.

Secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, in special modo dall’art. 6.1 dell’Allegato A, i vari operatori del settore rifiuti devono trasmettere a CSEA la dichiarazione circa l’applicazione delle componenti UR1 e UR2.

Nel comunicato CSEA ha chiarito che: “…. i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati alla CSEA entro il 31/01/2026 inviando la dichiarazione relativa all’ “Anno fatturazione” 2025 attraverso il Portale DataEntry Rifiuti”

Gli importi derivanti da tale rendiconto dovranno essere versati a CSEA entro il 15 marzo 2026.

Nella stessa nota CSEA precisa, inoltre, che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025. La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:

  1. unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
  2. relativamente ai documenti emessi nel 2026;
  3. mediante la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026, che dovrà essere inviata alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.

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