QUESITO
Questo Comune ha emesso un atto di accertamento per un fabbricato di cat. C/6 adibito a box auto, di proprietà di un contribuente già in possesso di un’abitazione di Cat. A/2 ai fini IMU considerata abitazione principale. L’immobile si trova ad una distanza di circa 500 metri dall’abitazione del proprietario. Il contribuente contesta l’accertamento sostenendo che l’immobile costituisce pertinenza dell’abitazione principale e quindi esente da IMU.
RISPOSTA
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
La norma individua quali sono le categorie di fabbricati a livello catastale e che fiscalmente possono essere considerati pertinenze, mentre per stabilire se gli stessi hanno effettivamente le caratteristiche di pertinenza dobbiamo rifarci quanto previsto dall’art. 817 cod. civ., secondo il quale “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”
Pertanto, affinché un immobile possa godere delle caratteristiche di “pertinenzialità”, la norma presuppone che vi debba essere un bene principale.
Nel caso prospettato dal quesito per cui si chiede se un box a notevole distanza del bene principale possa essere considerato pertinenza, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15668 del 23 giugno 2017 ha sancito che “l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso”.
Continua la Cassazione: ”Nel caso di specie, l’immobile che il contribuente dichiara di aver asservito ad altro di sua proprietà è un garage sito nel comune di xxxxx, mentre l’abitazione servita da tale garage è ubicato nel comune di xxxxxx, pertanto, la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di “radicali trasformazioni” per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell’agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva.“
Pertanto, secondo la Cassazione, nella fattispecie prospettata, manca “il requisito della contiguità spaziale”.
In riferimento al quesito, siamo ad evidenziare che la mancanza del requisito di contiguità spaziale tra il bene principale e l’immobile accatastato come C/6, non attribuisce al medesimo la caratteristica di pertinenzialità. Per tale motivo riteniamo che il fabbricato debba essere assoggettato ad IMU.
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