QUESITO
Il nostro Comune ha notificato degli avvisi di accertamento IMU mediante raccomandata A/R, con cartolina verde quali atti giudiziari, ai sensi della Legge 890/1982. Tali avvisi non sono stati recapitati per assenza del destinatario. Si può considerare comunque valida la notifica per compiuta giacenza?
RISPOSTA
La disciplina delle notificazioni riguarda tutti quegli adempimenti che devono essere posti in essere affinché un determinato atto sia portato a conoscenza del destinatario; è quindi un procedimento previsto dalle disposizioni di legge e necessario affinché un atto possa produrre effetti giuridici.
La notificazione degli atti pur essendo considerato adempimento formale riveste tuttavia una natura sostanziale, in quanto regolato dalla Legge e da un corretto rispetto delle procedure dipende la validità degli atti.
Sotto l’aspetto del diritto non è rilevante il fatto che non si verifichi l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ciò che rileva è che siano rispettate tutte le formalità previste dalla norna da parte del notificatore. Se questo avviene, la conoscenza dell’atto è una conseguenza che esula dalla sfera giuridica del notificatore, in quanto entra in quella del destinatario, sul quale ricadono gli effetti giuridici dell’atto legalmente notificato.
Il procedimento di notificazione degli atti tributari è sottoposto ad una specifica disciplina, che riprende in parte le disposizioni del Codice di procedura civile, con particolare evidenza nell’art. 149 c.p.c. rubricato “Notificazione a mezzo servizio postale”.
In ordine al perfezionamento della notifica degli atti impositivi di natura tributaria, un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che in caso di assenza del destinatario, la notifica si consideri perfezionata e validadecorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, anche se il destinatario non abbia ritirato il plico presso l’ufficio postale. A tale proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6853/2024, ha sancito che: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. …”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce il perfezionamento della procedura notificatoria secondo quanto previsto dell’art. 8, commi 2 e 4, legge 890/1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. Pertanto la notifica postale di un atto impositivo si considera validamente eseguita ai fini del decorso del termine per impugnare l’atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro o meno della raccomandata da parte del destinatario.
La compiuta giacenza determina pertanto il perfezionamento della notifica postale decorsi 10 giorni dall’avviso di giacenza. Da tale data decorre il termine per impugnare un atto impositivo notificato, scaduto tale termine, il contribuente non potrà più proporre alcuna impugnazione contro l’atto.
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