QUESITO
Il Comune, dal 2024, ha affidato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, la gestione di un proprio impianto sportivo a due associazioni sportive senza fini di lucro. Il Comune, trattandosi di gestione gratuita, non percepisce alcun introito o canone di concessione, né tantomeno corrisponde alcun emolumento e/o contributo alle associazioni affidatarie le quali, in relazione ai servizi prestati, incamerano direttamente le entrate derivanti dagli utenti.
Si chiede se gli estremi dei predetti affidamenti debbano essere inseriti nella Relazione di ricognizione (ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022) oppure se, in assenza di introiti/canoni, tale indicazione possa essere omessa?
RISPOSTA
In merito agli affidamenti citati, nonostante il Comune non percepisca/corrisponda alcun canone/contributo, nel momento in cui le associazioni sportive affidatarie della gestione dell’impianto comunale incassano entrate economiche attraverso le tariffe applicate all’utenza si configura la tipica fattispecie di servizi pubblici a rilevanza economica sottoposti a ricognizione in quanto, “il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858 e Sez. V, 14 marzo 2022, n. 1784) e, dunque, a prescindere dal soggetto che concorre al pagamento del servizio, in quanto, secondo AGCM AS2030: “non importa chi lo retribuisca”.
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