Quesito
L’uscita parziale dal servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 639, L. 147/2013 può essere riferita ad una porzione delle superfici anziché ad una o più frazioni di rifiuti?
Caso concreto: un’azienda dichiara l’uscita parziale per rifiuti da imballaggio (carta e plastica).
A seguito di tale richiesta il Comune ha applicato la riduzione sulla quota variabile di tutte le superfici occupate e ritirato tutti i contenitori per carta e plastica. Ora l’azienda chiede di rientrare in possesso dei contenitori per la raccolta di carta e plastica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotto negli uffici e di applicare la riduzione della quota variabile solo sulle restanti superfici relative ai magazzini. È possibile?
Risposta
L’uscita parziale dal servizio pubblico non può essere riferita a una quota delle superfici, ma deve riguardare l’intera categoria di rifiuti (frazioni) prodotti dall’utenza non domestica.
L’utenza non domestica può scegliere di gestire autonomamente il recupero di singole tipologie di rifiuto (es. solo carta, solo plastica), ma non può frazionare la superficie del locale tra “servizio pubblico” e “servizio privato” per la medesima frazione.
Inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116/2020 non è ammessa una riduzione proporzionale basata solo su una parte delle superfici se su queste si continuano a produrre rifiuti conferiti al gestore pubblico.
Pertanto, l’azienda ha due opzioni: chiedere di uscire dal servizio pubblico, corrispondendo solo la parte fissa, oppure sarà soggetta all’abbattimento della quota variabile della tariffa calcolata sull’intera superficie.
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