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DI LETTURA

TARI attività produttiva – Omessa denuncia – È necessario l’invito al contraddittorio?

Domanda

Nel caso di emissione di un avviso di accertamento per omessa denuncia TARI, è obbligatorio attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente?
In particolare, si consideri il caso di un’impresa che non ha mai presentato la denuncia TARI, ma per la quale il Comune dispone già del contratto di locazione (comprensivo di dati catastali e superficie) e della SCIA di inizio attività.
In una situazione del genere, l’avviso può essere qualificato come atto ‘automatizzato’, in quanto fondato su dati già disponibili all’ente?

Risposta

L’omessa dichiarazione della denuncia ai fini del pagamento della TARI da parte di una attività produttiva si ritiene sia comunque soggetta a contraddittorio preventivo, in quanto tale fattispecie non può essere annoverata nel caso di “atto automatizzato”. L’unica possibilità concessa dalla norma per evitare tale istituto è che vi sia fondato pericolo per la riscossione.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, un’attività produttiva potrebbe produrre oltre che dei rifiuti urbani anche rifiuti speciali, per i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 649 della Legge 147/2013, “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.“

Nel caso di specie, seppur il Comune sia in possesso di alcuni elementi per procedere alla tassazione (dati catastali, superficie totale e data di inizio attività), non dispone di tutti gli altri elementi necessari per determinare la base imponibile. Ci riferiamo in particolare alle tipologie di superfici, alla tipologia di rifiuti prodotti sulle stesse, alle modalità di smaltimento, ecc…  In assenza di questi dati un eventuale atto di accertamento, seppur legittimo nella fattispecie di omessa denuncia, potrebbe essere facilmente impugnato per assenza del contradditorio preventivo, determinando conseguentemente la nullità dell’atto medesimo.  

Oppure, nel caso in cui il contribuente non invochi l’assenza di contraddittorio lo potrebbe impugnare per ragioni di merito, con notevoli possibilità di vittoria.

Il modus operandi a nostro parere corretto è quello di inviare un invito al contraddittorio preventivo assoggettando le superfici e la tipologia di attività con i dati in proprio possesso, comunque nella fattispecie sanzionatoria di omessa denuncia. Nell’eventuale contraddittorio spetterà al contribuente motivare dettagliatamente e dimostrare: la destinazione delle superfici, la tipologia  di rifiuti prodotti e, se necessario, allegando eventuale documentazione, (copie di formulari, contratti con smaltitori privati, ecc. …).

In ogni caso, come già evidenziato, la sanzione che il Comune dovrà applicare nello schema di atto contenuto nell’invito al contraddittorio dovrà essere quella riferita all’omessa denuncia.   

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