Il Comune ha varie possibilità:
1) emissione della prima rata entro il 30 giugno e contemporaneo riconoscimento del bonus;
2) emissione della prima rata oltre il 30 giugno, in tal caso il bonus dovrà essere riconosciuto mediante rimessa diretta, (bonifico o assegno) ai vari beneficiari;
3) emissione del documento di riscossione entro il 30 giugno, in tal caso anche se la scadenza del pagamento è in data successiva, il bonus si considera comunque riconosciuto.
Il mancato rispetto di una delle suddette fattispeci espone il Comune ad azioni di vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie previste da ARERA. Inoltre, ritardi o mancate erogazioni bloccano i flussi di compensazione finanziaria basati sulla componente tariffaria UR3, in tal caso il bonus sarà finanziato con mezzi propri di bilancio. Questa situazione può comportare contestazioni di danno erariale.
Il bonus va erogato nella prima rata TARI 2026, detraendo l’importo del 25% della TARI anno 2025 calcolata al lordo delle componenti UR1, UR2, UR3 e al netto del TEFA.
Non sono previste proroghe oltre il termine del 30 giugno. È prevista una scadenza al 30 settembre ma solo per eventuali nominativi che sono pervenuti al Comune mediante il flusso aggiuntivo trasmesso da SGATE entro il 30 aprile 2026.
Per quanto concerne i tempi di riscossione, il comma 26.2 del TQRIF (Delibera Arera 15/2022) prevede che “in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione”.
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