Quesito
Nel caso di cessazione dell’utenza nel corso del 2026, laddove l’importo residuo della TARI dovuta per l’anno non sia sufficiente, come ci dobbiamo comportare?
Risposta
Come espressamente integrato da ARERA con la Deliberazione 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/Rif “in nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente”, sembrerebbe quindi che il bonus spetti solo fino alla concorrenza dell’imposta 2026.
Pertanto, se l’utenza cessa nel corso del 2026 e l’importo del bonus accumulato supera l’importo totale della TARI dovuta fino al momento della chiusura, l’agevolazione si azzera al raggiungimento dell’importo della spesa. L’eventuale quota residua del bonus non potrà essere convertita in credito, né rimborsata.
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