Quesito
Come si applica la TARI sugli impianti di biogas esistenti sul territorio comunale?
Risposta
Nel caso di un impianto a biogas, secondo quanto previsto dalla legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 649, le superfici soggette alla TARI sono solo quelle su cui si producono in via ordinaria rifiuti urbani, mentre sono escluse le superfici su cui si svolge il processo produttivo e gli spazi tecnici nei quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.
Le aree soggette al pagamento della TARI, sia per la parte fissa che variabile, sono quindi gli uffici e i locali amministrativi, le mense, gli spogliatori, i bagni, i magazzini non collegati alla produzione.
Le aree escluse dalla tassazione sono tutte le rimanenti aree sulle quali vi è presunzione di produzione di rifiuti speciali, anche agricoli.
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